Voce E.22 del Conto Economico del Bilancio Civilistico.
La voce rileva i tributi diretti, quali l’IRES, l’IRAP, l’imposta regionale sulle attività produttive e le imposte sostitutive di tali tributi (ad esempio, quelle previste dal D.Lgs. n. 358/1997 sulle ristrutturazioni aziendali). L’importo comprende l’intero ammontare dei tributi di competenza dell’esercizio al quale si riferisce il bilancio (acconti, importi versati per ritenute saldo).
Con la finanziaria del 2008, L. n. 244 del 2007, diverse sono state le modifiche apportate alla normativa riguardante l’IRES, tra cui la più significativa e stata la riduzione dell’aliquota applicata alla base imponibile, che è passata dal 33% al 27,5%, dall’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.
La voce va suddivisa in:
– imposte correnti, che riporta le imposte sul reddito correnti, con contropartita (per quelle non pagate) le voci dello stato patrimoniale “B2 – Fondo per imposte, anche differite” o “D12 – Debiti Tributari”.
– imposte differite e anticipate, che rileva il costo iscritto in conformità al Principio contabile 25. Tali imposte sono calcolate sull’ammontare cumulativo di tutte le differenze temporanee tra il valore di una attività o di una passività, secondo criteri civilistici e il valore riconosciuto a quell’attività o a quella passività a fini fiscali. Le imposte anticipate sono iscritte nella stessa voce con segno negativo in quanto concorrono con tale segno ad identificare l’importo delle imposte sul reddito iscritto nella voce 22. Qualora il fondo imposte differite accantonato in esercizi precedenti si rilevi esuberante l’eccedenza è imputata a rettifica dell’importo della voce “22 – Imposte differite”, salvo il caso in cui il fondo imposte differite sia stato costituito direttamente da patrimonio netto. Della suddivisione deve essere fornita maggiore informativa in nota integrativa con apposito prospetto (art. 2427, punto 14 a).