Con il Decreto Legislativo 32/2007 – articolo 1 – è avvenuto il recepimento della parte obbligatoria della Direttiva n. 2003/51/CE che ha ridisegnato la Relazione sulla Gestione delle società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria.
A partire dai bilanci relativi all’esercizio avente inizio successivamente al 12/04/2007 – ovvero dal bilancio chiuso al 31/12/2008 per le società con esercizio coincidente con l’anno solare – gli amministratori devono redigere una relazione volta ad evidenziare determinate informazioni sull’attività della gestione posta in essere.
Vediamo nel dettaglio le informazioni minime dalle quali non ci si potrà più esimere:
1) ai sensi del nuovo articolo 2428 del Codice Civile, la relazione dovrà fornire un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della gestione dell’azienda sia nei vari settori in cui ha operato sia, in riferimento alle società controllate, alla descrizione e motivazione di costi, ricavi ed investimenti. Pertanto saranno di supporto a tale descrizione le riclassificazioni di Stato Patrimoniale e Conto Economico .
2) Nel corso della relazione, in proporzione all’entità ed alla complessità degli affari della società, si dovranno evidenziare gli indicatori di risultato finanziari e – se del caso – quelli non finanziari nonchè informazioni attinenti all’ambiente ad al personale.
Tra gli indicatori finanziari si potranno evidenziare:
– gli indici che rapportano i principali aggregati di Stato Patrimoniale – immobilizzazioni, circolante, capitale porprio e capitale di terzi – con il totale delle attività/passività;
– il ROE – redditività del capitale netto – dato dal rapporto tra il reddito netto ed il patromonio netto;
– il ROI – redditività del capitale investito – dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il capitale;
– il ROS – redditività delle vendite – dato dal rapporto tra il reddito operativo ed il totale delle vendite;
– l’indice di produttività dei dipendenti dato dal rapporto tra il fatturato ed il valore aggiunto per dipendente.
Tra gli indicatori non finanziari si potranno scegliere quelli che meglio misurano la virtuosità dell’impresa, anche correlandola con le medie di settore di riferimento nell’ambito in cui essa è impegnata. A ciò si possono aggiungere anche indicatori che non si basano esclusivamente su dati di bilancio quali ad esempio:
– tempo medio di consegna;
– tempo medio di lavorazione;
– percentuale di scarto di lavorazione;
– fatturato per dipendente.
Riguardo al personale dipendente si consiglia di prendere in esame degli indicatori che misurino la capaictà dell’impresa di attirare a sè e/o mantenere il proprio capitale intellettuale: tasso di turnover del personale; ore di formazione nel corso dell’esercizio.
Per tutti questi indicatori, siano di tipo finanziario, non finanziario o basati su dati extra-contabili, al fine di dare una maggiore trasparenza informativa è opportuno che vengano sempre confrontati, quando possibile, con i medesimi indicatori, calcolati sulle annualità precedenti.
3) nella relazione della gestione dovranno essere evidenziati anche altri elementi che permettano di soddisfare i requisiti della normativa:
– l’esistenza e l’entità di attività di ricerca e sviluppo;
– l’esistenza e l’entità di rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti;
– il numero ed il valor nominale delle azioni proprie e delle azioni/quote delle società controllanti possedute dalla società;
– fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del bilancio;
– l’evoluzione prevedibile della gestione;
– elenco delle sedi secondarie della società;
– nel caso in cui la società utilizzi strumenti finanziari rilevanti dovranno essere indicate le misure adottate per la copertura del rischio; nonché l’esposizione della società al rischio di prezzo, di credito, di liquidità, di variazione dei cambi e dei flussi finanziari.
Oltre all’informativa ex. articolo 2428 C.C., nelle relazione sulla gestione si devono anche riportare altre informazioni:
– ai sensi dell’articolo 2364 Codice Civile, i motivi che hanno comportato la convocazione dell’Assemblea nei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio invece degli ordinari 120;
– ai sensi dell’articolo 2391-bis Codice Civile – per le sole società quotate – le operazioni effettuate con le parti correlate;
– ai sensi dell’articolo 2497-bis Codice Civile – per le società soggette a direzione e controllo – i rapporti intercorsi con la società che esercita l’attività di direzione e controllo, nonché l’influenza delle scelte sui risultati dell’impresa;
– ai sensi dell’articolo 2497-bis Codice Civile – per le società sottoposte a direzione e controllo – le decisioni prese dalla società che esercita la direzione ed il controllo e l’influenza di tali decisioni sulla gestione dell’impresa;
– ai sensi dell’articolo 2545 Codice Civile – per le società cooperative – i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico.
Nella relazione sulla gestione, non va dimenticato, che si dovrà sempre fare menzione della redazione e/o dell’aggiornamento del Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di Privacy – DPS – ai sensi del D.Lgs. n.196/2003.