Voce E.20 del Conto Economico del Bilancio Civilistico.
L’aggregato E comprende tutti i costi e ricavi straordinari, che sono quelli iscrivibili alla voce E20 – Proventi straordinari ed E21 – Oneri straordinari.
Come precisato nel Principio contabile 12, si tratta di plusvalenze e minusvalenze e di sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti per i quali la fonte del provento o dell’onere è estranea alla gestione ordinaria dell’impresa; di componenti positivi e negativi relativi ad esercizi precedenti(inclusi gli errori di rilevazione di fatti di gestione o di valutazione di poste di bilancio, e le imposte relative ad esercizi precedenti); di componenti reddituali che costituiscono l’effetto di variazioni dei criteri di valutazione.
Gli errori menzionati possono essere costituiti da errori nei calcoli, da errori nell’applicazione di principi contabili ed in particolare di criteri di valutazione, o da sviste o errate misurazioni di fatti che già esistevano nella predisposizione dei bilanci di esercizi precedenti.
Le varie categorie di costi e ricavi straordinari sono quelle di seguito indicate, in base alla classificazione contenuta nel citato Principio contabile 12.
Oneri, plusvalenze e minusvalenze derivanti da operazioni con rilevanti effetti sulla struttura dell’azienda
Si tratta di:
• oneri di ristrutturazioni aziendali (il concetto di ristrutturazione aziendale è precisato alla nota n. 30 del Principio contabile 12);
• plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali,fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie;
• plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati;
• plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo;
• plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.
Le plusvalenze e minusvalenze da alienazione devono essere iscritte in apposita sottovoce delle voci E20 ed E21.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall’alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all’attività produttiva e non afferenti la gestione finanziaria
Anche queste plusvalenze e minusvalenze devono essere iscritte in apposita sottovoce della voce E20 ed E21.
Plusvalenze e minusvalenze da svalutazioni e rivalutazioni di natura straordinaria
Sono svalutazioni e rivalutazioni ritenute di natura straordinaria.
Si precisa che le rivalutazioni delle partecipazioni iscritte nel conto economico in applicazione delle disposizioni sulla valutazione col metodo del patrimonio netto, non hanno natura straordinaria e vanno rilevate alla voce D18, come precisato dal Principio contabile 21.
Sopravvenienze attive e passive derivanti da fatti naturali o da fatti estranei alla gestione dell’impresa
Si tratta di:
• furti e ammanchi di beni (disponibilità finanziarie, titoli, partecipazioni, beni di magazzino e cespiti vari) di natura straordinaria. I relativi rimborsi assicurativi costituiscono sopravvenienze attive straordinarie. Nelle aziende di grande distribuzione nelle quali i furti di merci sono ricorrenti, essi costituiscono un costo di natura ordinaria (che si riflette sul minor valore delle giacenze di magazzino).
• perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc. (anche in questa ipotesi i relativi indennizzi assicurativi costituiscono componenti straordinari).
• liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.
• oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione,imprevedibili ed occasionali.
• oneri da cause e controversie di natura straordinaria non pertinenti alla normale gestione dell’impresa. Ad esempio quelle relative ad immobili civili ceduti, a rami aziendali ceduti, a ristrutturazioni e riconversioni aziendali, ad operazioni sociali straordinarie come fusioni e scissioni, ecc.
• perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano naturastra ordinaria.
• indennità varie per rotture di contratti.
Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti
Include le seguenti componenti:
• rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per omesse o errate registrazioni contabili;
• rettifiche di costi e ricavi di precedenti esercizi per errori di rilevazione di fatti digestione ed in particolare per l’applicazione di principi contabili non corretti (ad es. omissione di accantonamenti, erronea capitalizzazione di costi, ecc.);
• rettifiche di costi e ricavi per sconti (di natura finanziaria), abbuoni, resi o premi relativi ad acquisti e vendite di precedenti esercizi;
• contributo in conto capitale, per le quote pregresse relative a precedenti esercizi.
Non hanno carattere straordinario, invece, le variazioni dovute a rettifiche di stime contabili, per loro natura sempre soggette a variazione.
Componenti straordinari conseguenti a mutamenti nei principi contabili adottati
Si tratta degli effetti reddituali dell’adozione di un nuovo e diverso principio contabile.
Ad esempio, il passaggio da Lifo a Fifo nella valutazione delle rimanenze di magazzino.
Imposte relative ad esercizi precedenti
Per espressa previsione di legge, vanno iscritte alla voce “E21 – Oneri straordinari”, in apposita sottovoce, tutte le imposte, dirette ed indirette, con i relativi accessori (sanzioni e interessi) relative ad esercizi precedenti e derivanti da iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica, decisioni delle Commissioni Tributarie, concordati stipulati con l’Amministrazione Finanziaria, domande di condono e di sanatoria, conciliazione giudiziale, ecc. Esse vanno rilevate alla voce n. “E21 – Oneri straordinari”. La loro contropartita patrimoniale, se non vengono pagate nel corso dell’esercizio, può essere costituita sia dalla voce del Passivo “B2 – Fondo per imposte, anche differite” sia dalla voce “D12 – Debiti Tributari”, secondo quanto precisato nel Principio contabile 19.