Voce B.14 del Conto Economico del Bilancio Civilistico.
Questa voce di tipo residuale comprende tutti i costi della gestione caratteristica non iscrivibili nelle altre voci dell’aggregato B) ed i costi delle gestioni accessorie (diverse da quella finanziaria), che non abbiano natura di costi straordinari.
Essa, inoltre, comprende tutti i costi di natura tributaria che non rappresentano oneri accessori di acquisto (imposte indirette, tasse e contributi vari) diversi dalle imposte dirette.
Per i costi iscrivibili alla voce B14 può essere effettuata una classificazione analoga a quella effettuata per la voce A5 – Altri ricavi e proventi.
Anche per questa voce i costi devono essere assunti al netto delle rettifiche per resi,abbuoni, sconti (di natura non finanziaria) e premi.
Costi derivanti dalle gestioni accessorie
Si tratta in particolare di:
• costi di gestione e manutenzione di immobili civili non collocabili in altre voci;
• costi di gestione delle eventuali aziende agricole, non collocabili in altre voci;
• costi di manutenzione e riparazione di macchinari, impianti ecc. locati a terzi.
Minusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva, commerciale o di servizi
La sostituzione dei beni strumentali, materiali e immateriali, deve avere natura fisiologica e verificarsi, come osservato per la voce A5, per il deperimento economico tecnico subito dai beni nell’esercizio della normale attività produttiva dell’impresa e non per un fatto straordinario. In caso contrario, la minusvalenza ha natura straordinaria e deve essere rilevata nella voce E 21 – Oneri straordinari. Non rientrano in questa voce le minusvalenze su titoli, partecipazioni ed altre attività finanziarie (che, se ordinarie, si rilevano alla voce C17).
Sopravvenienze e insussistenze passive relative a valori stimati, che non derivino da errori
Si tratta di rettifiche in aumento di costi causate dal normale aggiornamento di stime compiute in precedenti esercizi. Vanno rilevate in questa voce, come precisato a proposito della voce B10 d, anche le perdite realizzate su crediti, verificatesi a seguito di riconoscimento giudiziale di un minor importo di crediti, transazioni, cessioni di crediti,prescrizioni di crediti.
Imposte indirette, tasse e contributi
Si tratta sostanzialmente di quelli di seguito elencati (qualora essi non costituiscano oneri accessori di acquisto dei beni e servizi):
• imposta di registro;
• imposte ipotecaria e catastale;
• tassa concessioni governative;
• imposta di bollo;
• I.C.I.
• imposta comunale sugli immobili;
• imposta comunale sulla pubblicità;
• altri tributi locali (comunali, provinciali e regionali);
• imposte di fabbricazione non comprese nel costo di acquisto di materie, semilavorati e merci;
• altre imposte e tasse diverse dalle imposte dirette da iscrivere alla voce 22.
Per quanto riguarda l’IVA indetraibile, essa va iscritta in questa voce se non costituisce costo accessorio di acquisto di beni o servizi. In generale, il trattamento contabile dell’IVA su acquisti segue quello del bene o servizio acquistato al quale si riferisce.
Costi ed oneri diversi, di natura non finanziaria
Si tratta di qualunque altro tipo di costo od onere, di natura non finanziaria e non straordinaria. L’elenco che segue è meramente esemplificativo:
• contributi ad associazioni sindacali e di categoria;
• omaggi ed articoli promozionali;
• oneri di utilità sociale, non iscrivibili alla voce B9;
• liberalità;
• abbonamenti a giornali, riviste e pubblicazioni varie;
• costi d’acquisto di giornali, riviste e pubblicazioni varie;
• costi ed oneri vari di natura tecnica, amministrativa, legale e commerciale diversi da quelli iscrivibili come servizi (ad es. spese per deposito e pubblicazione di bilanci, verbali assembleari, ecc.);
• costi per la mensa gestita internamente dall’impresa al netto dei costi per il personale impiegato direttamente e degli altri costi ‘esterni’ imputati ad altre voci;
• differenze inventariali riconosciute al proprietario dell’azienda condotta in affitto o in usufrutto;
• oneri derivanti da operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione, qualora queste si configurino come prestiti di beni (vedasi Principio contabile 12, Appendice 5).